Comunità Energetiche: Il regime fiscale degli incentivi e della vendita dell’energia spiegato dall’Agenzia delle Entrate
Il 28 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime fiscale degli incentivi e della vendita dell’energia per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e gli Enti del Terzo Settore (ETS).
Questa risposta è stata data in seguito a un interpello inoltrato dalla CER di Villanovaforru, sottolineando l’importanza di queste informazioni per il settore del fotovoltaico e delle energie rinnovabili.
Regime di Fiscalità degli Incentivi
Uno dei principali chiarimenti forniti riguarda la fiscalità degli incentivi incassati da una CER costituita come Ente del Terzo Settore. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tali incentivi possono essere redistribuiti ai membri della CER senza costituire una violazione della legge. Questo è un passo fondamentale per garantire che le CER possano condividere legittimamente i ricavi degli incentivi tra i loro membri, senza incorrere in problemi legali.
Il dubbio iniziale era legato all’articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore, che proibisce la distribuzione di utili tra i membri di un ente non commerciale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la restituzione delle somme percepite ai membri non costituisce una violazione di questa norma, in quanto la CER raccoglie tali incentivi su mandato dei membri stessi. Pertanto, gli incentivi incassati non sono considerati utili e non sono soggetti a tassazione fino a quando vengono restituiti ai singoli membri, in base al loro status giuridico.
Regime di Fiscalità dell’Energia Venduta
Un altro importante chiarimento riguarda il regime fiscale dell’energia venduta dalle CER e dalle Autoconsumo Collettivo (AUC). L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia che supera l’autoconsumo istantaneo sono “fiscalmente rilevanti” e quindi soggetti a tassazione.
Tuttavia, rimane un punto di ambiguità riguardo alla definizione di “autoconsumo istantaneo”. È necessario chiarire se questa definizione includa anche l’energia condivisa dai membri della CER, in modo che la tassazione si applichi solo all’energia immessa in rete e venduta in eccedenza rispetto all’energia condivisa virtualmente. In caso contrario, l’energia condivisa tra i membri potrebbe anch’essa essere soggetta a tassazione.
Sarà presentata una richiesta di ulteriori chiarimenti per risolvere questa ambiguità.
In ogni caso, sembra che i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia immessa in rete e venduta non possano essere redistribuiti ai membri delle CER costituite come enti non commerciali, al fine di evitare la violazione dell’articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Tali fondi possono, invece, essere reinvestiti dalla CER in progetti sociali a beneficio della comunità. Se si desidera distribuire tali proventi ai membri, è necessario considerare una diversa forma giuridica per la CER, come una società cooperativa.
Per quanto riguarda le CER costituite come società cooperative, non sono stati forniti chiarimenti specifici, ma sembra che i principi espressi in merito alla fiscalità degli incentivi siano applicabili anche a queste, poiché operano come mandatarie dei propri soci per l’incasso degli incentivi.
In conclusione, questi chiarimenti sono stati accolti con favore dal settore delle comunità energetiche rinnovabili, poiché forniscono una guida chiara sulla gestione fiscale degli incentivi e dell’energia venduta, aprendo la strada a un futuro più sicuro ed efficiente per queste importanti iniziative nel campo delle energie rinnovabili. La CER di Villanovaforru è stata elogiata per il suo ruolo pionieristico nella ricerca di chiarezza legale e fiscale in questo settore.
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