Fotovoltaico su tetto in area vincolata: quando serve l’autorizzazione paesaggistica
La risposta breve: l’edilizia libera non elimina sempre le verifiche sui vincoli
Un impianto fotovoltaico su tetto può rientrare nell’attività libera prevista dal Testo unico FER, ma questo non significa che sia automaticamente installabile su qualunque edificio o in qualunque area tutelata.
Per capire se serve un’autorizzazione paesaggistica, una Procedura abilitativa semplificata (PAS) o un diverso atto di assenso, bisogna verificare almeno quattro elementi:
- come è progettato l’impianto: posizione, complanarità alla falda, sagoma e superficie;
- quale tutela grava sull’immobile o sull’area: bene culturale, vincolo paesaggistico ex art. 136, vincolo ex art. 142, area protetta o Natura 2000;
- quali prescrizioni locali si applicano: decreto di vincolo, Piano paesaggistico regionale (PPR), strumenti urbanistici e regolamento edilizio;
- quale procedimento deriva dall’incrocio tra impianto e tutela.
Il punto decisivo è quindi questo: “attività libera” è un regime amministrativo per gli impianti FER, non un sinonimo di assenza assoluta di controlli paesaggistici, culturali, edilizi o ambientali.
Quando un impianto su copertura può rientrare nell’attività libera
Il D.Lgs. 190/2024 disciplina l’attività libera per gli interventi indicati nell’Allegato A, da leggere nella sua versione vigente consolidata.
Per il fotovoltaico su copertura, la fattispecie principale riguarda impianti di potenza inferiore a 12 MW installati su edifici o pertinenze, a condizione che rispettino requisiti progettuali precisi. Tra quelli più rilevanti:
- installazione sulla copertura o su una pertinenza;
- moduli con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- nessuna modifica della sagoma dell’edificio;
- superficie dell’impianto non superiore a quella della copertura.
Non basta quindi dire che i pannelli sono “sul tetto”. Una struttura sopraelevata, una disposizione non complanare, l’alterazione della sagoma o opere ulteriori possono cambiare l’inquadramento dell’intervento.
Inoltre, anche quando il generatore fotovoltaico rientra nell’Allegato A, restano da rispettare le norme tecniche applicabili, la compatibilità con gli strumenti urbanistici e il regolamento edilizio, nonché la disponibilità dell’immobile o della superficie interessata. Eventuali opere edilizie connesse — ad esempio consolidamenti, modifiche strutturali, tettoie o nuovi vani tecnici — possono richiedere verifiche e titoli ulteriori.
Prima distinzione: edificio vincolato e area vincolata non sono la stessa cosa
L’espressione “area vincolata” viene spesso usata in modo generico, ma può indicare situazioni molto diverse. Questa distinzione cambia il percorso da seguire.
| Situazione da verificare | Cosa significa in pratica | Conseguenza possibile per il FV |
|---|---|---|
| Bene culturale, Parte II del Codice | L’edificio o un suo elemento è soggetto a tutela culturale | L’attività libera non si applica; occorre verificare PAS e l’eventuale autorizzazione culturale |
| Vincolo paesaggistico ex art. 136, lettere b) e c) | Immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico con specifico provvedimento | Può applicarsi il procedimento speciale dell’art. 7, commi 4-6, D.Lgs. 190/2024 |
| Altri beni paesaggistici, incluso art. 142 | Aree tutelate direttamente dalla legge, come determinate fasce o territori tutelati | Per gli interventi Allegato A può essere necessaria la PAS, salvo verifiche sul caso concreto |
| Area naturale protetta o Natura 2000 | Il sito ricade in una tutela ambientale o può incidere su di essa | L’attività libera non si applica; servono verifiche sugli atti di assenso richiesti |
| Centro storico o zona A | Classificazione urbanistica, non necessariamente vincolo paesaggistico o culturale | Non basta da sola a definire l’iter: va controllato se esistono ulteriori tutele |
Un immobile rurale, per esempio, non è automaticamente libero da vincoli solo perché si trova fuori dal centro abitato. Al contrario, caratteristiche dell’edilizia tradizionale, visuali panoramiche e materiali di copertura possono essere disciplinati dal PPR o dal decreto di vincolo.
Fotovoltaico su bene culturale: perché il vincolo Parte II richiede un controllo specifico
Un edificio dichiarato di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio non va confuso con un immobile collocato in un’area paesaggisticamente tutelata.
Per gli interventi dell’Allegato A che insistono su beni culturali, l’attività libera non si applica. Il quadro del D.Lgs. 190/2024 indirizza alla PAS, ma questa indicazione non sostituisce la verifica dell’eventuale autorizzazione richiesta dalla tutela culturale né delle prescrizioni contenute nel provvedimento relativo al bene.
In questo caso è prudente coinvolgere fin dall’inizio un tecnico abilitato e verificare:
- il provvedimento che tutela l’immobile;
- l’estensione della tutela, che può riguardare anche elementi specifici della copertura;
- le prescrizioni applicabili;
- l’ente competente e gli eventuali atti da acquisire.
Non è corretto presumere che un impianto complanare sia automaticamente autorizzabile solo perché riduce l’impatto visivo.
Vincolo paesaggistico ex art. 136: il caso speciale delle lettere b) e c)
Il D.Lgs. 190/2024 prevede una disciplina specifica per gli interventi dell’Allegato A collocati su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice, quando il vincolo deriva da un provvedimento amministrativo adottato ai sensi degli articoli 138-141, fermo quanto previsto dall’art. 157.
In questi casi può applicarsi un procedimento paesaggistico speciale:
- l’istanza viene presentata all’autorità competente alla tutela paesaggistica;
- l’autorità acquisisce il parere vincolante della Soprintendenza;
- la Soprintendenza dispone ordinariamente di 20 giorni per il parere;
- l’autorità competente dispone di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza per il provvedimento, con le sospensioni e le integrazioni previste dalla norma.
L’autorità competente, o la Soprintendenza tramite essa, può richiedere entro cinque giorni approfondimenti o integrazioni, sospendendo una sola volta il termine. Per produrre gli atti richiesti può essere assegnato un termine fino a 15 giorni, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 15 giorni su istanza del proponente.
Questi termini non sono una garanzia di durata certa dell’intera pratica: documentazione incompleta, richiesta di integrazioni e presenza di altri atti di assenso possono incidere sul percorso effettivo.
L’esenzione particolare per l’art. 136, lettera c)
Per gli interventi su aree o immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c), l’art. 7, comma 6, contempla un’esenzione dall’autorizzazione speciale in condizioni delimitate.
L’esenzione può rilevare quando:
- l’intervento non è visibile dagli spazi esterni e dai punti panoramici; oppure
- nel caso del fotovoltaico, la copertura e il manto siano realizzati con materiali della tradizione locale.
Non è una regola generica per il “centro storico” né una deroga automatica per moduli scuri, opachi o integrati. Occorre prima accertare che il vincolo sia effettivamente quello della lettera c), controllare le prescrizioni del decreto e del PPR e valutare il progetto concreto.
Fotoinserimenti, sezioni della copertura e analisi dei punti di vista possono essere determinanti proprio per documentare la visibilità o l’assenza di visibilità dell’impianto.
Art. 142, aree protette e Natura 2000: non estendere automaticamente l’esenzione
Non tutti i vincoli paesaggistici seguono il procedimento speciale previsto per l’art. 136, lettere b) e c).
Per gli interventi Allegato A soggetti ad altri vincoli della Parte III del Codice, inclusi i casi riconducibili all’art. 142, il D.Lgs. 190/2024 prevede la PAS, salvo le eccezioni disciplinate dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 7.
La stessa necessità di passare dalla semplice attività libera a un procedimento autorizzativo vale per impianti su:
- aree naturali protette;
- siti della Rete Natura 2000;
- aree potenzialmente incidenti su tali siti.
In queste situazioni potrebbe essere necessario acquisire anche ulteriori atti di assenso. La valutazione di incidenza, quando applicabile, non va confusa con l’autorizzazione paesaggistica né con la PAS.
PAS e autorizzazione paesaggistica semplificata: due procedure diverse
Uno degli errori più frequenti è usare “PAS” e “autorizzazione paesaggistica semplificata” come se fossero sinonimi. Non lo sono.
La PAS è un regime autorizzativo previsto dal Testo unico FER per determinati interventi energetici.
L’autorizzazione paesaggistica semplificata è invece un procedimento paesaggistico disciplinato dal DPR 31/2017, nel testo vigente coordinato con le modifiche del DPR 73/2026, efficace dal 27 maggio 2026.
Il DPR 31/2017 resta rilevante perché individua gli interventi:
- esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;
- sottoposti a procedimento paesaggistico semplificato.
Per il fotovoltaico, la voce A.6 riguarda a precise condizioni pannelli su coperture piane non visibili oppure impianti integrati o aderenti alla falda. Tuttavia, la stessa disciplina non consente di estendere tale esenzione agli immobili e alle aree dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c). La voce B.8 disciplina il corrispondente procedimento semplificato.
La regola pratica è: prima si individua il regime FER applicabile, poi si verifica se e quale atto paesaggistico debba essere acquisito. La risposta non può basarsi soltanto su una vecchia guida all’edilizia libera o sulla presenza di pannelli complanari.
Chi presenta la pratica e quale ruolo ha la Soprintendenza
La Soprintendenza non è normalmente l’ufficio a cui il privato presenta direttamente l’istanza paesaggistica.
In via generale, la domanda va presentata all’autorità competente o delegata dalla Regione: può essere il Comune, un’Unione di Comuni, la Regione o un altro ente individuato dalla disciplina locale. Sarà l’autorità procedente ad acquisire il parere della Soprintendenza quando previsto.
Prima di predisporre il progetto, conviene quindi contattare il SUE, il SUAP o l’ufficio paesaggio competente per verificare:
- quale ente riceve la pratica;
- quale modulistica è richiesta;
- quale canale telematico utilizzare;
- se siano richiesti elaborati aggiuntivi rispetto alla documentazione nazionale;
- come coordinare PAS, autorizzazione paesaggistica e ulteriori atti di assenso.
Documenti da preparare prima di ordinare l’impianto
Un progetto definito soltanto sulla base della potenza desiderata o del preventivo dell’installatore rischia di dover essere modificato dopo la verifica del vincolo.
La documentazione utile da raccogliere comprende normalmente:
- dati catastali e titolo di disponibilità dell’immobile;
- estratti urbanistici e cartografici;
- perimetro del vincolo e relativo decreto, se presente;
- estratti del PPR e prescrizioni d’uso applicabili;
- elaborati della copertura, con falde, orientamento, materiali e quote;
- progetto dell’impianto con posizione, numero e disposizione dei moduli;
- sezioni e prospetti che mostrino la complanarità e l’assenza di modifica della sagoma, quando rilevante;
- fotografie dello stato di fatto;
- fotoinserimenti e analisi delle visuali, se la visibilità è un tema istruttorio;
- schede dei materiali di copertura e delle finiture;
- relazione paesaggistica, quando richiesta, redatta da tecnico abilitato.
La documentazione paesaggistica non sostituisce le pratiche elettriche e di connessione. L’iter per la connessione alla rete e gli obblighi dell’impianto elettrico restano percorsi distinti.
Una checklist in quattro passaggi
Prima di installare pannelli solari su un tetto in area vincolata, è utile seguire questa sequenza.
1. Verificare la geometria dell’impianto
Controllare se il progetto soddisfa realmente i requisiti dell’Allegato A: falda, inclinazione, orientamento, sagoma e superficie. Non basarsi soltanto sulla definizione commerciale di “impianto da tetto”.
2. Identificare ogni tutela presente
Consultare geoportali regionali, PPR, cartografia comunale e, soprattutto, gli atti di vincolo. Bisogna distinguere Parte II, art. 136 con lettera applicabile, art. 142, area protetta e Natura 2000. Le tutele possono anche cumularsi.
3. Leggere le prescrizioni locali
Il decreto di vincolo e il PPR possono contenere indicazioni su materiali, riflettanza, disposizione dei moduli, arretramento dal bordo, visuali panoramiche e documentazione progettuale.
Va inoltre verificato se l’immobile ricada in un’area idonea o in una zona di accelerazione prevista dalla disciplina FER: tale classificazione non sostituisce l’analisi paesaggistica, ma può incidere sul coordinamento degli atti applicabili.
4. Definire il procedimento con l’ente competente
Solo dopo le verifiche precedenti si può capire se il progetto resta in attività libera, richiede PAS, ricade nel procedimento speciale per l’art. 136, lettere b) e c), oppure necessita di ulteriori autorizzazioni.
In conclusione
Per un impianto fotovoltaico su tetto in area vincolata non esiste un unico “permesso per i pannelli”. Il risultato dipende dal tipo preciso di tutela, dalla configurazione dell’impianto e dalle prescrizioni locali.
Un impianto complanare e poco visibile può essere progettualmente più compatibile con il contesto, ma non elimina da solo gli adempimenti. Anche il fotovoltaico integrato nell’edilizia o l’impiego di materiali tradizionali sono soluzioni da valutare nel progetto, non deroghe automatiche.
La scelta più prudente è verificare vincoli e procedimento prima di acquistare o installare l’impianto, coinvolgendo il Comune o l’ente paesaggistico competente e un professionista in grado di leggere decreto di vincolo, PPR e caratteristiche della copertura.
Fonti
- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, testo vigente su Normattiva: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=24G00205&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-12&qId=&tipoDettaglio=multivigenza
- Decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/11/26/25G00186/SG
- DPR 20 febbraio 2026, n. 73, modifiche al DPR 31/2017: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=26G00086&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-12
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, FAQ su attività libera e PAS ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 190/2024: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/energia/FOGLIA17/faq/faq.html
- Ministero della Cultura, Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Venezia, “Autorizzazione paesaggistica”: https://veneto.cultura.gov.it/attivit%C3%A0/tutela-beni-paesaggistici/piano-paesaggistico/autorizzazione-paesaggistica
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