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Impianto di terzi in CER: quando può essere messo a disposizione della comunità

Impianto fotovoltaico su edificio civico con sala tecnica vetrata, dove due persone consultano documenti non leggibili.

Impianto di terzi in CER: quando può essere messo a disposizione della comunità

La risposta breve: sì, ma la proprietà non basta

Un impianto di terzi in CER può contribuire all’energia condivisa anche se il suo proprietario non è socio o membro della comunità energetica rinnovabile. Tuttavia, non è sufficiente che il produttore firmi un generico accordo commerciale o dichiari di voler collaborare con la CER.

Per gli impianti e le unità di produzione rilevanti nella configurazione, la CER deve esserne proprietaria oppure averne disponibilità e controllo. Nel caso di un produttore esterno, questa condizione può essere dimostrata attraverso un accordo tra le parti dal quale risulti che l’impianto è esercito dal produttore nel rispetto degli accordi con la comunità, delle sue finalità e del suo statuto o atto costitutivo.

Il punto decisivo è quindi distinguere quattro piani, che spesso vengono confusi:

Aspetto Che cosa significa
Proprietà dell’impianto Chi possiede il fotovoltaico e sostiene o ha sostenuto l’investimento
Disponibilità e controllo della CER La possibilità per la comunità di includere l’impianto nella configurazione secondo regole coerenti con le proprie finalità
Ricavo dell’energia immessa in rete La valorizzazione commerciale dell’energia prodotta e non autoconsumata virtualmente
Benefici dell’autoconsumo diffuso Tariffa premio e contributo di valorizzazione collegati all’energia condivisa, secondo le regole GSE e della configurazione

Un produttore può quindi restare proprietario dell’impianto e mantenere una propria disciplina per la vendita dell’energia immessa. Questo non esclude, di per sé, la partecipazione dell’impianto alla CER. Ma non attribuisce automaticamente al produttore esterno il governo della comunità né un diritto automatico ai benefici economici ripartiti al suo interno.

Chi è il produttore terzo in una comunità energetica

Il GSE definisce produttore terzo il soggetto che non è socio o membro della CER ma mette a disposizione l’energia immessa dal proprio impianto affinché sia considerata nel calcolo dell’energia condivisa.

Il produttore terzo deve conferire mandato al Referente della configurazione per permettere che le immissioni dell’impianto siano considerate nel servizio per l’autoconsumo diffuso.

Questa figura va tenuta distinta dal produttore che è anche membro della CER:

Soggetto È membro della CER? Può mettere a disposizione energia per la configurazione? Ha diritti di governo della CER?
Produttore membro o socio Sì Sì Secondo statuto e regole della CER
Produttore terzo No Sì, con mandato al Referente e accordo coerente No, per il solo fatto di mettere a disposizione l’impianto

Il produttore terzo può avere come attività principale la produzione o lo scambio di energia elettrica proprio perché resta esterno alla comunità. Questa circostanza, però, non deve trasformarsi in un modo per trasferire al soggetto esterno il controllo della CER o per svuotarne la finalità ambientale, economica o sociale a beneficio della comunità locale.

Disponibilità e controllo: che cosa deve dimostrare l’accordo

Il GSE non ha predisposto un fac-simile ufficiale di accordo di messa a disposizione dell’energia prodotta dall’impianto. Di conseguenza, non esiste una formula contrattuale che renda automaticamente ammissibile ogni progetto.

Un contratto denominato “locazione”, “noleggio”, “comodato”, “EPC”, “PPA” o “diritto di superficie” non dimostra da solo che la CER abbia la disponibilità e il controllo richiesti. Conta l’assetto concreto: ruoli, poteri, gestione dell’impianto, durata del rapporto e coerenza con lo statuto della comunità.

In particolare, l’accordo dovrebbe essere sottoposto a verifica professionale affinché sia possibile ricavare con chiarezza che:

  • il produttore esercisce l’impianto nel rispetto degli accordi con la CER;
  • l’impianto è destinato a contribuire alla configurazione e alle sue finalità;
  • disponibilità e controllo richiesti dalla disciplina CACER non sono solo dichiarati, ma risultano coerenti con l’operatività del progetto;
  • il mandato al Referente è correttamente disciplinato;
  • le responsabilità su esercizio, manutenzione, assicurazioni, dati di misura e adempimenti tecnici sono attribuite in modo chiaro;
  • durata, rinnovo, recesso e cessazione del rapporto non rendono incerta la partecipazione dell’impianto alla configurazione;
  • l’accordo è compatibile con statuto, regolamento di riparto e altri documenti della CER.

L’accordo di messa a disposizione non è quindi un documento isolato. Deve essere coerente con l’intera architettura della comunità energetica.

Fotovoltaico messo a disposizione alla CER: requisiti tecnici e di configurazione

La presenza di un produttore terzo non elimina i requisiti ordinari della CER. L’impianto fotovoltaico deve essere valutato insieme alla configurazione nel suo complesso.

Tra le verifiche rilevanti rientrano:

  • fonte rinnovabile dell’impianto;
  • identificazione dell’impianto e della relativa unità di produzione;
  • dati di misura delle immissioni e dei prelievi, necessari per il calcolo orario dell’energia condivisa;
  • presenza di almeno due membri o soci nella configurazione;
  • presenza di almeno due punti di connessione distinti: uno collegato a un’utenza di consumo e uno a un impianto o unità di produzione;
  • appartenenza dei punti rilevanti alla stessa area convenzionale sottesa alla cabina primaria;
  • condizioni di entrata in esercizio, potenza e tipologia dell’impianto ai fini dell’accesso ai diversi contributi.

Per la tariffa incentivante prevista dal DM CACER, il limite massimo indicato per il singolo impianto o potenziamento è 1 MW di potenza nominale. Il fatto che un impianto possa partecipare a una CER non significa però che acceda automaticamente alla tariffa premio: occorre verificare la specifica casistica, compresi entrata in esercizio e requisiti applicabili all’impianto.

Anche gli impianti esistenti possono avere un ruolo in una configurazione, ma non generano automaticamente tariffa premio. La verifica deve riguardare i dati reali dell’impianto e le regole applicabili.

Per approfondire il requisito territoriale e tecnico, è utile verificare se POD dell’impianto e utenze dei membri ricadono nella stessa area convenzionale/cabina primaria: CER e cabina primaria: come verificare se POD e impianti rientrano nel perimetro ammesso.

Chi incassa cosa: vendita dell’energia, tariffa premio e contributo di valorizzazione

Il principale equivoco nei progetti con un produttore terzo riguarda i flussi economici. L’energia prodotta non viene “ceduta fisicamente” ai membri della CER attraverso una linea privata: nell’autoconsumo diffuso, la condivisione è calcolata sulle misure orarie di energia immessa e prelevata.

Occorre separare almeno tre flussi.

1. Valorizzazione dell’energia immessa

La valorizzazione economica dell’energia immessa in rete resta definibile dal produttore. Può quindi esistere una disciplina separata per la vendita dell’energia o per il ritiro dedicato, se richiesto e compatibile con la configurazione.

Non è corretto affermare, in modo automatico, che la CER “vende l’energia del produttore terzo”. Questo può avvenire solo se uno specifico assetto contrattuale e di mercato lo prevede effettivamente.

2. Tariffa premio

La tariffa premio è riconosciuta dal GSE per l’energia condivisa incentivabile degli impianti ammessi, per una durata di 20 anni.

Le fasce indicate dal GSE sono:

  • 80 €/MWh più componente variabile da 0 a 40 €/MWh per impianti fino a 200 kW;
  • 70 €/MWh più componente variabile da 0 a 40 €/MWh per impianti oltre 200 kW e fino a 600 kW;
  • 60 €/MWh più componente variabile da 0 a 40 €/MWh per impianti oltre 600 kW.

Per il fotovoltaico è prevista anche una maggiorazione geografica: fino a 4 €/MWh al Centro e fino a 10 €/MWh al Nord.

Questi valori non corrispondono a un ricavo certo per ogni kWh prodotto: si applicano all’energia condivisa incentivabile, non all’intera produzione dell’impianto.

3. Contributo di valorizzazione dell’energia autoconsumata

Il servizio può comprendere anche il contributo di valorizzazione dell’energia autoconsumata. Tariffa premio e contributo di valorizzazione sono riconosciuti alla configurazione tramite il Referente, secondo le regole del servizio.

Le modalità di ripartizione dei contributi economici tra membri e soci devono essere disciplinate dalla configurazione, con rendicontazione annuale. Il trattamento di un eventuale corrispettivo dovuto a un produttore terzo esterno richiede invece una verifica civilistica, fiscale e statutaria: il GSE non fornisce uno schema contrattuale universale per questa remunerazione.

Il produttore terzo può essere anche Referente?

In via ordinaria, il Referente può essere la CER, un produttore membro oppure un cliente finale membro.

Un produttore terzo può svolgere il ruolo di Referente soltanto se è una ESCo certificata UNI 11352 e riceve dalla comunità un mandato senza rappresentanza. Il mandato deve essere annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile.

Anche in questo caso, il ruolo operativo di Referente non attribuisce al produttore terzo poteri di governo della CER diversi da quelli previsti dall’assetto giuridico della comunità.

PNRR: il produttore terzo non può essere il soggetto beneficiario

Il modello con impianto di proprietà di terzi richiede particolare attenzione se il progetto punta al contributo PNRR CACER.

Il produttore terzo che mette a disposizione alla CER l’energia del proprio impianto non può presentare domanda come soggetto beneficiario del contributo. Per una CER, il richiedente può essere la comunità stessa oppure un produttore o cliente finale che sia socio o membro.

Il contributo è indicato dal GSE fino al 40% delle spese ammissibili per impianti fino a 1 MW realizzati nei Comuni sotto 50.000 abitanti, alle condizioni della misura vigente.

Le tempistiche PNRR richiedono un controllo aggiornato delle Regole Operative Facility CACER e delle FAQ GSE: per gli impianti ammessi, l’entrata in esercizio deve avvenire entro 24 mesi dalla comunicazione degli accordi di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

In pratica, se il progetto si fonda su un investitore esterno, va verificato prima chi sostiene l’investimento, chi può essere soggetto beneficiario e come l’assetto contrattuale si coordina con le condizioni della misura. Non è prudente progettare il contratto con il produttore terzo e affrontare il PNRR solo in una fase successiva.

Quattro situazioni da non confondere

Un proprietario mette a disposizione solo la copertura

Mettere a disposizione un tetto o un’area non equivale a mettere a disposizione un impianto. In questo caso devono essere chiariti anche il titolo di disponibilità della superficie, il soggetto che finanzia e realizza il fotovoltaico e il futuro ruolo del produttore.

Una PMI possiede già un impianto fotovoltaico

La PMI può valutare se aderire alla CER come membro e produttore oppure se assumere un ruolo esterno. La scelta incide su governance, diritto di partecipazione alla comunità, disciplina dei flussi economici e requisiti applicabili.

Un investitore o una ESCo realizza l’impianto

Un operatore esterno può restare produttore terzo, ma l’accordo deve dimostrare disponibilità e controllo della CER ai fini della configurazione. Se l’operatore è una ESCo certificata UNI 11352, può anche essere Referente alle condizioni previste.

Un Comune mette a disposizione un impianto

Un Comune può contribuire agli obiettivi della CER anche dall’esterno mettendo a disposizione un impianto. Questo non elimina, però, le verifiche su uso del patrimonio pubblico, responsabilità, manutenzione, corrispettivi, ripristino e procedure applicabili. Si tratta di profili da valutare con competenze amministrative e legali specifiche.

Checklist: cosa far verificare prima di firmare

Prima di aderire a una proposta di fotovoltaico messo a disposizione della CER, Comuni, ETS, PMI e proprietari di coperture dovrebbero far verificare almeno:

  1. Qualificazione del soggetto: produttore membro, produttore terzo, ESCo o altro soggetto.
  2. Titolarità dell’impianto e della superficie: proprietà, disponibilità dell’area e autorizzazioni.
  3. Accordo di disponibilità e controllo: contenuto sostanziale e coerenza con le finalità della CER.
  4. Statuto e atto costitutivo della CER: compatibilità con l’assetto proposto.
  5. Regolamento di ripartizione: criteri di distribuzione dei contributi economici e rendicontazione.
  6. Mandato al Referente: soggetto incaricato, durata, rinnovo e revoca.
  7. POD, unità di produzione e misure: correttezza dei dati necessari al calcolo dell’energia condivisa.
  8. Area convenzionale e cabina primaria: verifica del perimetro ammesso.
  9. Vendita o ritiro dell’energia immessa: disciplina commerciale separata dai benefici CACER.
  10. Esercizio, manutenzione e assicurazioni: ripartizione delle responsabilità operative.
  11. Durata, recesso e fine rapporto: effetti sull’impianto e sulla configurazione CER.
  12. PNRR e altri incentivi: soggetto beneficiario, cumulo, spese e scadenze della misura vigente.
  13. Fiscalità e IVA: trattamento dei corrispettivi e dei flussi economici.
  14. Regole per enti pubblici: affidamento, contabilità, valorizzazione patrimoniale e interesse pubblico.

Prima di combinare un contratto con produttore terzo e un incentivo locale, è inoltre opportuno verificare soggetto beneficiario, spese ammissibili e regole di cumulo della singola misura: Bandi regionali fotovoltaico e accumulo: come trovare incentivi locali e verificare i requisiti.

In sintesi

Un produttore terzo può mettere a disposizione un impianto fotovoltaico alla CER senza entrare come socio. Ma il modello funziona soltanto se proprietà, disponibilità, controllo, mandato al Referente e flussi economici sono separati e documentati correttamente.

La domanda utile non è soltanto “di chi è l’impianto?”, ma anche:

la CER dispone realmente dell’impianto e ne controlla l’utilizzo ai fini della configurazione, senza confondere i benefici CACER con il ricavo della vendita dell’energia?

È su questa coerenza complessiva — contrattuale, statutaria, tecnica ed economica — che va valutata una proposta con impianto di terzi in CER.

Fonti

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Regole%20e%20procedure/ALLEGATO%201%20Regole%20Operative%20CACER.pdf

https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/accordo-di-messa-a-disposizione-dell-energia-prodotta-dall-impianto-ai-fini?id=faq&sys_id=df23be153b7b62d073dc9ac5e4e45a20

https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/contributi-economici-per-cer-autoconsumatori-e-a-distanza?id=faq&sys_id=4006074ec34246143fd7bffb05013139

https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/ripartizione-dei-contributi-economici-nell-autoconsumo-diffuso?id=faq&numCat=1&sys_id=96268b8ec34246143fd7bffb0501314a

https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/tariffe-incentivanti-per-cer-e-autoconsumatori?id=faq&sys_id=e0986823c3aa42d47f81541ce0013198

https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/ruoli-nelle-configurazioni-di-autoconsumo-diffuso-e-cer?id=faq&sys_id=a28500edc30d0e103fd7bffb05013154

https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/beneficiari-contributo-pnrr-cer-e-gruppi-autoconsumatori?id=faq&sys_id=f526478ec34246143fd7bffb050131ff

https://assistenza.clienti.gse.it/csm/it/modifiche-sulle-tempistiche-fissate-nella-pregressa-disciplina-del-dm-414?id=faq&numCat=1&sys_id=f65178d5fbcc4b146244fc39aeefdc41

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Guide/Vademecum%20CACER%20ANCI%20GSE%20per%20i%20comuni.pdf

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